CENTRO
STUDI STORICI DI MESTRE
STATUTO
Capo I. Costituzione - Sede – Scopi
ART. 1
E’ costituita a norma dell’art 36 e seguenti del Codice
Civile ed in base all’art. 5 del D.LGS. 4.12.1997, n.460,
l’associazione denominata CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE.
L'Associazione ha sede in Mestre, Venezia, e può istituire
uffici anche in altre località sia in Italia che all'estero.
ART.2
Il CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE è una associazione culturale,
apartitica, senza fini di lucro, che si propone lo scopo di promuovere,
coordinare e divulgare attività di carattere storico, artistico,
culturale e di valorizzazione ambientale che hanno come oggetto
in particolare la Città di Mestre e le zone circostanti.
In particolare l’Associazione promuove la conoscenza della
storia, l’arte, la cultura, l’ambiente e le tradizioni
della Terraferma mestrina, attraverso studi e ricerche, riunioni
di studio e tavole rotonde, conferenze e convegni, opere editoriali,
mostre, visite guidate, rievocazioni, cenacoli, manifestazioni
culturali in genere.
ART.3
La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato. L'assemblea
straordinaria dei Soci può in ogni tempo deliberare lo
scioglimento dell' Associazione, fissando allo scopo le disposizioni
e le modalità relative alla liquidazione del patrimonio
sociale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9.
L'anno sociale decorre di norma dal 1/9 fino al 31/8 dell’anno
successivo, mentre il bilancio si riferisce all’anno solare;
decorrenze diverse vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
a maggioranza semplice e non necessitano di modifica dello Statuto.
Capo II. I Soci
ART. 4
I soci dell' Associazione possono essere, persone fisiche, altre
Associazioni, Enti pubblici e privati, Società e si distinguono
in:
• FONDATORI. Sono Soci Fondatori i Soci che intervengono
nella fondazione dell' Associazione e godono degli stessi diritti
dei Soci Ordinari.
• ORDINARI. Divengono Soci Ordinari coloro che aderiscono
all’Associazione versando la quota sociale annua e si riconoscono
negli scopi sociali dell’Associazione. I Soci Ordinari partecipano
all'Assemblea con diritto di voto e possono ricoprire cariche
sociali.
• GIOVANI. Sono i soci ordinari con età inferiore
a 26 anni.
• SOSTENITORI. A questa categoria appartengono i Soci che
sostengono l’Associazione con quote superiori a quelle stabilite
per i Soci Ordinari, la cui soglia minima è stabilita di
anno in anno dal Consiglio Direttivo. Godono delle stesse prerogative
dei Soci Ordinari, salvo diversa decisione deliberata di anno
in anno dal Consiglio Direttivo.
• ONORARI. Sono Soci Onorari quelle persone alle quali il
Consiglio Direttivo ritenga di conferire detta qualifica per riconosciuti
meriti in campo sociale, culturale e civico. I Soci onorari mantengono
tale qualifica a vita, salvo motivata diversa decisione deliberata
all’unanimità dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari
sono esentati dal pagamento delle quote sociali e godono degli
stessi diritti dei Soci Sostenitori.
• PRESIDENTI ONORARI. Sono coloro che hanno ricoperto per
almeno un mandato completo la carica di Presidente. I Presidenti
Onorari godono le prerogative riservate ai Soci Onorari.
Tutti i Soci sono assegnatari della tessera dell' Associazione
con validità annuale.
ART. 5
Divengono Soci coloro che ne fanno specifica richiesta e che perfezionano
il versamento della quota sociale annua. Con l’adesione
il Socio si impegna ad osservare il Regolamento e lo Statuto,
e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo
adotteranno.
La qualifica di Socio è subordinata al versamento della
quota sociale annua.
ART.6
La qualifica di Socio decade per:
• mancato pagamento della quota sociale annua;
• dimissioni volontarie;
• radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo
contro il Socio che con il suo comportamento possa arrecare grave
nocumento all' Associazione.
Avverso la decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo,
il Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri.
Capo III. L’Assemblea dei Soci – Il Presidente –
Il Consiglio Direttivo –
I Probiviri e Revisori dei Conti
ART. 7
L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte
l'anno. I Soci sono informati mediante lettera inviata per posta
ordinaria al domicilio del Socio almeno cinque giorni prima della
data di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere
l'indicazione del luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno
dell’Assemblea.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria
viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua
assenza dal Vicepresidente.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di metà più uno dei
voti attribuiti ai Soci. Qualora non si verificasse la presenza
del numero legale, l'Assemblea dovrà essere nuovamente
convocata. Nell'avviso di prima convocazione potrà già
essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea Ordinaria
delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza
dei presenti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell'
Assemblea.
L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o per
modifiche allo statuto, dovrà pronunciarsi con maggioranza
di almeno tre quarti dei soci presenti.
La convocazione avviene quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione
lo ritiene opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta scritta
e motivata da almeno il 50% + l dei soci aventi diritto al voto.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione
o da un Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti un segretario.
Di ogni assemblea si redige verbale scritto firmato dal Presidente
e dal segretario. Tale verbale verrà affisso in copia nella
bacheca della segreteria dell' Associazione e con tale mezzo verrà
portato a conoscenza dei soci non presenti.
Nell'ambito delle finalità dell'Associazione, l'Assemblea
ordinaria ha competenze di carattere generale:
• approva i bilanci preventivi entro il 30 novembre dell'
anno precedente e consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo;
• elegge il Presidente dell’Associazione;
• elegge i consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo;
• elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori
dei Conti;
• delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su
altre questioni di interesse dell’Associazione che il Consiglio
intenda sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera:
• la variazioni o modifiche al presente Statuto;
• lo scioglimento dell' Associazione;
• le modalità di liquidazione e la destinazione delle
attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle
eventuali passività;
• su questioni di straordinaria amministrazione.
E' facoltà del socio avente diritto, di farsi rappresentare
nell' assemblea sia ordinaria che straordinaria da altro socio
mediante delega scritta. Un socio potrà rappresentare al
massimo altri tre soci.
Il Socio che desidera candidarsi alle cariche sociali deve presentare
la propria candidatura non oltre il decimo giorno prima dello
svolgimento dell’Assemblea.
Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente
dell’Associazione e viene eletto direttamente dall’Assemblea
dei Soci a maggioranza semplice o anche per acclamazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione anche verso
terzi, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo,
traccia le linee direttrici dell’Associazione, dà
esecuzione alle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente
o da un socio allo scopo delegato.
Il Presidente ha facoltà, in caso di urgenza, di agire
esercitando i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del
Consiglio entro 30 giorni dal momento della decisione presa.
Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto
dal Presidente e da dieci consiglieri eletti fra i Soci dall’Assemblea
dei Soci.
Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge al
proprio interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario assume la responsabilità della Segreteria,
redige i verbali, assiste il Presidente nella gestione dell’Associazione.
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione,
redige il Bilancio Preventivo e Consuntivo, tiene costantemente
informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo sulla situazione
economica dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente
la maggioranza dei membri e se prese con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità decide il voto del Presidente.
Fatta eccezione per quei poteri che lo statuto riserva all' Assemblea
dei Soci, il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri
per l'amministrazione dell' Associazione sia ordinaria che straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
• ratifica le domande d'ammissione;
• delibera sulle attività dell’Associazione;
• determina annualmente l'ammontare delle quote associative
per ogni singola categoria di Soci;
• delibera, motivandolo, l’eventuale esonero parziale
o totale dal pagamento della quota annuale di Soci per particolari
servizi resi all’Associazione;
• richiede l'eventuale e straordinario pagamento delle spese
di conduzione dell'Associazione e ne determina l'ammontare;
• provvede all'amministrazione del suo patrimonio, compiendo
a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
• provvede a formare ed emanare i regolamenti e le norme
che regolano l'uso della sede sociale, delle attrezzature ed il
comportamento dei soci e dell’eventuale personale dell'
associazione;
• assegna incarichi specifici ai Soci e provvede alla nomina
di specifiche commissioni incaricate all'espletamento di mansioni
di sua competenza;
• esamina i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all’approvazione dell'assemblea;
• delibera la nomina di Soci onorari;
• assume e licenzia il personale, incarica liberi professionisti
e collaboratori per il funzionamento dell' associazione determinandone
l'inquadramento e l'incarico;
• adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
dell' Associazione;
• delibera, motivandola, l’espulsione di Soci che
con il loro comportamento possano arrecare grave nocumento all'
Associazione.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare
per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo ha il dovere di surrogarli
con nomina diretta. I nuovi Consiglieri resteranno in carica per
la residua durata del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due
volte all'anno, su convocazione del Presidente comunicata almeno
dieci giorni prima della seduta; in caso di urgenza la convocazione
potrà essere effettuata a mezzo telefono almeno due giorni
prima della riunione.
Di ogni seduta consigliare, viene redatto nell’apposito
registro il verbale che, sottoscritto dal presidente del Consiglio
Direttivo e dal Segretario, viene conservato in segreteria a disposizione
dei soci che ne vogliano prendere visione.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare,
senza diritto di voto, i Presidenti Onorari nonché i Probiviri
e Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è unico
ed è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea
dei soci fra tutti i Soci. Nella riunione di insediamento, convocata
dal Presidente dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri
e Revisori dei Conti elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti assolve ai compiti
stabiliti dal Codice Civile ed in particolare:
• verifica la corretta tenuta dei libri contabili;
• redige una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;
• segnala al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti
dei Soci lesivi dell’Associazione o in contrasto con le
sue finalità;
• delibera su appello del Socio che sia stato oggetto di
provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo.
Durata delle cariche sociali e spirito volontaristico dell’Associazione
Tutte le cariche sociali hanno validità triennale ed il
Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea
dei Soci per il rinnovo entro il mese di dicembre dell’ultimo
anno di vigenza.
La partecipazione alle cariche sociali è gratuita e volontaria;
i componenti possono richiedere il rimborso delle spese documentate
effettivamente sostenute per conto dell’Associazione e solamente
se preventivamente concordate con il Presidente.
Capo IV. Il patrimonio
ART. 8
Le entrate dell' Associazione sono costituite:
1. dalle quote associative dei Soci;
2. da eventuali contributi di Soci e di terzi;
3. da tutti gli introiti che possano pervenire all'Associazione
dallo svolgimento delle sue attività sociali e culturali;
4. dall'esercizio di attività marginale e produttiva.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle
quote dei Soci e da ogni altra entrata che concorre ad alimentare
l’attivo sociale; è inoltre costituito dalle pubblicazioni
edite giacenti, dalla Biblioteca dell’Associazione, dagli
arredi, dalle collezioni storiche e, in genere, da qualsiasi bene
mobile ed immobile acquisito a vario titolo dall’Associazione.
ART. 9
L'Associazione è tenuta ai seguenti divieti ed obblighi:
• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione,
in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione
o Istituzione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
• l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo
ed eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.
Capo V. Responsabilità
ART. 10
L'Associazione non assume alcuna responsabilità per gli
eventuali incidenti derivanti ai soci e loro familiari e ad eventuali
liberi partecipanti in qualsiasi circostanza ed in particolare
durante le attività culturali, come pure non risponde degli
eventuali danni arrecati a terzi o a causa di terzi, dovendo ogni
frequentatore (ed i genitori o i tutori nei confronti dei minori)
tenere sollevata l'associazione da ogni responsabilità.
Capo VI. Deposito
ART. 11
Copia del presente Statuto, sottoscritta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, viene depositata presso la sede dell'Associazione e
inserita nel sito WEB dell’Assopciazione e può in
ogni momento essere consultata dai Soci.
Venezia Mestre, 12 dicembre 2008
(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2008)
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